giovedì 18 febbraio 2010

Medaglia al merito civile

Di seguito il testo integrale del decreto per la instituzione d'una medaglia al merito civile dato da Francesco I a Napoli il 17 dicembre 1827, così come pubblicato dalla Collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie sotto il numero 1681:

"Volendo stabilire un durevole monumento per onorare il merito di coloro che si distinguano con rimarchevoli azioni di virtù civile, sia nel degno esercizio di cariche loro affidate, sia nell'applicazione de' loro talenti alla pubblica utilità, sia nello adoperare il proprio ingegno e le forze in pietosi ufficj ed in sollievo della umanità; Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Sarà instituita una medaglia di oro o di argento, che verrà denominata medaglia di merito civile. Questa sarà consecrata come una luminosa testimonianza d'onore per coloro che nella civil carriera avranno ben meritato di Noi in alcuna delle specie d'azioni di sopra indicate. 2. La faccia anteriore di tal medaglia porterà l'impronta della nostra regale effigie: e nel suo rovescio verrà inciso il nome della persona che giudicheremo degna d'esserne decorata, con una breve leggenda indicante il motivo della decorazione e l'anno della concessione. 3. Ciascun Ministro Segretario di Stato nel rispettivo suo ramo ci proporrà i soggetti cui si possa accordare tale onorificenza, o colla medaglia d'oro, o con quella di argento, secondo la qualità e'l grado del riconosciuto merito. Ed ottenuta che ne avrà la nostra sovrana approvazione, prenderà i nostri ordini per fare al Ministro delle finanze la corrispondente richiesta delle dette medaglie; rimettendogli le particolari leggende che dovranno esservi incise, ed imputandone l'importo a carico del proprio dipartimento. 4. Ogni medaglia sarà spedita dal Ministro cui appartiene, al designato soggetto, con un rescritto in cui nel nostro real nome verrà espressa la nostra sovrana soddisfazione nel rendere un sì onorevole e grazioso attestato alla virtù, designandovisi individualmente l'azione o le azioni commendevoli che avran fissato l'attenzione del nostro real animo. 5. Chiunque avrà ottenuto la descritta medaglia, potrà portarla legata alla bottoniera con un nastro di color rosso, come quello ch'è il distintivo delle nostre armi. 6. Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto".


Tale disciplina fu derogata dall'art. 27 del successivo decreto relativo all'Instituzione del real Ordine Francesco I (1829), destinandosi il conferimento dell'onorificenza al merito civile alle virtù esplicate privatamente, non nell'adempimento di funzioni d'ufficio.

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